Il Decreto Legge 4 maggio 2023 n. 48 (“Misure urgenti per l’inclusione sociale e l’accesso al mondo del lavoro”) contiene tra l’altro un Capo II (artt. 14-18) interamente dedicato alla sicurezza sul lavoro.
In particolare, l’art. 14, rubricato “Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81”, modifica otto articoli del Decreto 81 e tra essi l’articolo 18: questa appare al momento come l’innovazione più significativa sul piano dei principi.
Secondo la nuova formulazione:
“Il datore di lavoro … e i dirigenti … devono: a) nominare il medico competente per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente decreto legislativo e qualora richiesto dalla valutazione dei rischi di cui all’articolo 28”.
Modificando gli obblighi del datore di lavoro e dei dirigenti, in realtà si interviene sulla sorveglianza sanitaria, perché l’art. 18 lettera a) è una norma che pone in diretta correlazione la nomina del Medico Competente e la effettuazione della sorveglianza sanitaria (la nomina del MC avviene per effettuare la sorveglianza sanitaria): la nuova lettera a) costituisce dunque un ampliamento dei casi in cui deve essere effettuata (dal MC a ciò appositamente nominato) la sorveglianza sanitaria.
In particolare, questo ampliamento non viene ottenuto allungando il catalogo dei cosiddetti rischi normati (cioè i rischi per i quali la normativa espressamente dispone l’obbligo di sorveglianza sanitaria), ma introducendo per la prima volta un esplicito collegamento diretto tra valutazione dei rischi e sorveglianza sanitaria: fermi restando i rischi normati, la sorveglianza sanitaria deve essere effettuata dal MC (e per questo il datore di lavoro deve nominare il MC) tutte le volte che ciò risulti necessario alla luce della valutazione dei rischi.
In conseguenza di questa diretta correlazione tra valutazione dei rischi e sorveglianza sanitaria, dovrebbe derivare il superamento della tesi che limitava la sorveglianza sanitaria esclusivamente ai rischi “normati” e che si basava in particolare sul dettato testuale dell’art. 41 comma 1 lettera a), secondo cui la sorveglianza sanitaria si applica nei (soli) “casi previsti dalla normativa vigente”.
E’ bensì vero che l’art. 41 rimane invariato; ma poichè tra i “casi previsti dalla normativa vigente” rientrano anche, ora, i casi in cui la sorveglianza sanitaria è richiesta dalla valutazione dei rischi, il nuovo art. 18 sembrerebbe porsi come norma che armonizza l’art. 41 lettera a) non solo con gli articoli 28 e 29 che disciplinano la valutazione di tutti i rischi e con l’art. 25 che prevede la collaborazione del MC alla valutazione dei rischi, ma anche con l’art. 18 lettera c) che impone di affidare i compiti ai lavoratori tenendo conto delle condizioni degli stessi “in rapporto alla loro salute e sicurezza”.
La conversione in legge del D.L. n. 48/2023 ci dirà quali saranno le sorti del dibattito sulla estensione della sorveglianza sanitaria oltre i limiti dei cosiddetti rischi normati fino a ricomprendere anche tutti quei rischi per i quali la legge non la prevede espressamente, ma per i quali essa appaia necessaria per la tutela dei lavoratori in base ai risultati della valutazione dei rischi aziendali: è un dibattito particolarmente attuale, sul quale sono intervenuti -a breve distanza tra loro- due Interpelli della Commissione Consultiva (n. 2/2022 e n. 2/2023) e sarà da vedere se sarà confermata la soluzione adottata dal Decreto Legge conforme a quella che era la interpretazione estensiva, che va oltre il criterio della elencazione normativa e incardina l’obbligo di sorveglianza sanitaria agli esiti della valutazione dei rischi.
Si tratterebbe certamente di un significativo passo in avanti per la sempre maggiore tutela della salute dei lavoratori, a maggior ragione considerando l’avanzare dei “nuovi” rischi portati dalla radicale trasformazione del mondo del lavoro.