La nuova causa di non punibilità per gli omessi versamenti di iva, ritenute e per l’indebita compensazione

Con il Decreto Legge 30 marzo 2023 n.34, il Governo ha introdotto una specifica causa di non punibilità per alcuni reati tributari di natura formale, di cui potranno beneficiare tutti quei soggetti che, aderendo alle sanatorie previste dalla “pace fiscale”, provvedano al versamento integrale delle somme dovute, anche mediante rateizzazione.

Il nuovo scudo penale introdotto con l’art.23 del citato decreto legge, prevede infatti, la non punibilità per i reati di omesso versamento di ritenute dovute o certificate (art. 10-bis D.lgs. n. 74/2000), di omesso versamento IVA (art. 10-ter D.lgs. n. 74/2000) e di indebita compensazione (art.10-quater D.lgs. n. 74/2000), con la precisazione che, per quest’ultima, l’indebita compensazione per cui si potrà beneficiare dello “scudo” è solo quella che deriva dall’utilizzo di un credito d’imposta effettivo in misura superiore rispetto a quella spettante.

L’ipotesi di non punibilità ora introdotta va ad aggiungersi alla causa di non punibilità già prevista dalla legislazione penal-tributaria all’art.13 del D.lgs. n. 74/2000, consentendo, però, di superare i limiti di quest’ultima che, pur ammettendo  il contribuente al pagamento rateale del debito erariale con piani di rientro estesi nel tempo, prevede solo la possibilità di sospendere il procedimento penale, ritardandone così l’apertura del dibattimento, per un massimo di sei mesi.

La nuova causa di non punibilità, invece, consente la sospensione del processo “fino al momento in cui il giudice è informato dall’Agenzia delle Entrate della corretta definizione della procedura e dell’integrale versamento delle somme dovute ovvero della mancata definizione della procedura o della decadenza del contribuente dal beneficio della rateazione”.

Quindi, potranno beneficiare dell’ipotesi speciale di non punibilità tutti i contribuenti che hanno provveduto al versamento integrale dell’imposta dovuta per conseguire la definizione delle violazioni di cui agli art. 10-bis, 10-ter e 10-quater, comma 1 del D.lgs. n.74/2000, purché le relative procedure di definizione si siano perfezionate prima della pronuncia della sentenza d’appello.

Una volta che l’Agenzia dell’Entrate avrà comunicato all’Autorità giudiziaria procedente l’avvenuto adempimento dell’impegno tributario, il Giudice dovrà pronunciare una sentenza di non doversi procedere per intervenuta estinzione del debito tributario contestato in imputazione.