L’art. 473-bis.49 del codice di procedura civile riformato dalla c.d. Legge Cartabia, intitolato “Cumulo di domande di separazione e scioglimento o cessazione degli effetti` civili del matrimonio”, prevede che negli atti introduttivi del procedimento di separazione personale le parti possano proporre, oltre appunto alla domanda di separazione anche la domanda di divorzio e le relative domande connesse.
La previsione normativa in parola è espressamente prevista per le separazioni giudiziali mentre nessuna previsione espressa è data per i procedimenti consensuali, con ciò destando più di una perplessità sulla sua applicabilità anche a questi ultimi procedimenti.
All’indomani dell’entrata in vigore della riforma si segnalano orientamenti contrastanti dei tribunali di merito circa l’applicabilità in via analogica ai procedimenti consensuali della disposizione.
In senso favorevole a detta applicazione si è recentemente pronunciato il Tribunale di Milano che, con decisione del 5.5.2023 ha ritenuto ammissibile “la richiesta contestuale di separazione e divorzio anche nel procedimento di separazione consensuale, con previsione di conferma delle medesime condizioni pattuite in separazione, decorso il termine di sei mesi per la proponibilità della domanda di divorzio, con nuova comparizione innanzi al giudice o nelle sostitutive note scritte di trattazione.”
Il ricorso congiunto, oltre alle condizioni di affidamento e mantenimento della moglie e dei figli, e di assegnazione della casa familiare, contiene altre condizioni e pattuizioni economiche, tutte confermate dal tribunale.
Valutati i contenuti dell’accordo come rispondenti agli interessi dei figli e ritenuto superfluo l’ascolto dei minori, il Tribunale ha accolto con sentenza le domande dei coniugi, compresa quella di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ponendo alcune condizioni per l’efficacia di tale pronuncia, non essendo la domanda di divorzio ancora procedibile per viaq del mancato decorso del termine indicato all’art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70.
Con una soluzione di carattere pratico, il Tribunale meneghino ha stabilito che, decorsi sei mesi data della comparizione dei coniugi o dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte in caso di mancato comparizione personale, la causa sarà rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinché provveda ad acquisire la conferma dei coniugi di non volersi riconciliare.
Le parti dovranno quindi confermare le condizioni già concordate anche con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio, che dovranno essere del tutto identiche a quelle già stabilite al momento del deposito del ricorso.
Nel caso di domanda di divorzio preceduto da separazione consensuale la domanda diventa procedibile decorso il termine di 6 mesi dalla comparizione personale dei coniugi mentre nel caso di divorzio preceduto da separazione giudiziale la domanda diventa procedibile decorsi12 mesi sempre dalla comparizione personale dei coniugi e previo passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia la separazione personale.
Conformemente all’orientamento del Tribunale di Milano si è pronunciato il Tribunale di Genova.
In senso contrario alla decisione dei giudici milanesi, si segnala l’orientamento dei giudici dei Tribunali di Padova, Firenze e Vercelli, che ritengono inammissibile il cumulo delle domande nei ricorsi congiunti, per interpretazione letterale della norma e perché la giurisprudenza consolidata ritiene nulli gli accordi divorzili stipulati dai coniugi in occasione della separazione.